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giovedì 17 luglio 2008

Da Notaio ai Notai e da Notaio al consumatore

di Roberta Notaro


Da qualche tempo ormai mi son posta la “questione notariato” prima di tutto come una questione personale, di sopravvivenza, facendo il Notaio; poi me la sono posta come questione per la categoria, per il Paese e per i suoi cittadini.
L’unica ricchezza su cui so di poter contare è la mia preparazione professionale; altrettanto posso affermare per l’intera categoria. Il Notariato italiano è un’eccellenza formata da un piccolo esercito di esperti del diritto, dotato di grandi professionalità, capacità organizzativa, elevata specializzazione nelle materie di sua competenza (anche se qualcuno ha un po’ confuso il ruolo, pensando che sia solo una vacca da mungere, ma si tratta di una minoranza che però ha fatto e continua a fare danni alla categoria. Del resto qualsiasi categoria porta la sua croce).
Mi sono posta la questione notariato per le varie sottrazioni di competenze che via, via, in questi anni si stanno susseguendo; per le riduzioni di onorari per decreto, per i continui assalti alla diligenza delle competenze da parte di altre categorie che nulla hanno a che fare con la funzione notarile.
Si diventa Notaio solo superando il difficile concorso notarile. Punto. Conosco solo un sistema per vincere il concorso: studiare, studiare e studiare, dieci, dodici ore al giorno, senza festività o giorni comandati, per anni e anni. Fino a raggiungere una preparazione eccellente.
Ed è su questo che si fonda la grande forza del Notariato: la specializzazione e l’elevata preparazione dei suoi componenti. In altri casi si accede all’esercizio della professione, dopo la laurea, con un semplice esame di abilitazione professionale; in taluni casi basta il diploma di un istituto superiore, a volte anche conseguito alle scuole serali con i famosi cinque anni in uno. Nulla da ridire, s’intende, si tratta di professioni diverse e diverse peculiarità.
So per certo, per conoscenza diretta ed esperienza di tutti i giorni, che la maggior parte dei notai italiani, sono anche avvocati, professori, magistrati. Io, per esempio, sono anche avvocato e professore. Parliamo quindi, sempre, di persone che nella vita hanno fatto la scelta dell’elevata specializzazione, contando sulla propria capacità e merito. Null’altro.
Nessuna legge, nessuna sottrazione di competenza o nuove funzioni a terzi, potranno togliere o ridurre mai questa conoscenza. Oggi c’è la tendenza ad aggredire la categoria notarile, forse anche perché si conosce poco il suo mondo (o in alcuni casi per una certa invidia sociale) ma, volenti o nolenti, il notariato dimostra sul campo tutti i giorni di essere – e qui mi ripeto – un’eccellenza del sistema giuridico italiano (i dati sono a disposizione di tutti su http://www.notariato.it/). Un’istituzione di garanzia, per il Paese e per il cittadino.
I continui attacchi, non tendono ad attribuire competenze a terzi, bensì tendono più semplicemente a scardinare il sistema di garanzie e la funzione del notaio quale pubblico ufficiale, terzo e imparziale.
E domani ? Sul domani, non saprei che pensare. Se il Paese, e per esso il Parlamento, deciderà che non c’è più bisogno di alcune certezze, di alcune garanzie e che le funzioni notarili potranno esser delegate anche al postino, sono giunta alla conclusione che sarà un problema principalmente del Paese e dei suoi cittadini. In prima battuta il Notariato subirà il suo forte contraccolpo, ma poi, la professionalità, la capacità, la specializzazione, saprà uscir fuori.
Si passerà quindi da un notaio super partes ad un notaio di parte? Non ho alcuna idea. So solo che proseguendo su questa strada, attraverso l’erosione continua delle attività delegate ai notai, non sarà più possibile fare il notaio così com’è oggi.
A questo punto direi che, se si vuole realmente scardinare il sistema delle garanzie e lasciare tutto all’autonomia privata delle parti, o si consente anche al Notaio, vista la sua elevata specializzazione, di poter esercitare contemporaneamente la professione di notaio, di avvocato e di commercialista. Oppure vorrà dire che lo Stato discrimina una sola categoria a favore di altre. Ed in tal caso, il Notaio sarà costretto, suo malgrado, ad avvalersi delle sue diverse abilitazioni.
Ci si potrebbe chiedere: perché tutto questo ? Qualcuno si sarà pure posto la domanda, o no ? Io l’ho fatto e ho trovato una sola risposta, che nulla ha a che fare con i tanto magnificati principi liberisti, di semplificazioni, concorrenza o risparmi per il consumatore. Qui si tratta di interessi di portafogli: altre categorie vogliono attingere alle competenze notarili esclusivamente per aumentare i propri guadagni, a nulla importando i principi giuridici che stanno alla base del nostro sistema; a nulla rilevando il sistema di garanzie connesso; infischiandosene delle conseguenze che potrebbero di lì venire all’intero paese.
L’importante è ingrassare il portafogli, ora. Domani si vedrà. Di più: i controlli ed il sistema notariato in genere, piacciono poco a chi vuol fare come gli pare, infischiandosene della legalità, dell’affidabilità dei pubblici registri, della pubblica fede, delle garanzie etc etc. A questi soggetti interessa solo poter fare ciò che vogliono come vogliono. Altro che consumatori ! Altro che risparmio !
L’affidabilità del sistema notariato di diritto civile è ampiamente dimostrata, checché ne dica chi produce studi di parte, la cui verificabilità è tutta da provare.
Per ritornare alla questione notariato, bisognerebbe affrontare anche quella leggenda metropolitana che descrive il notaio come un professionista esoso. Il notaio, per la sua elevata specializzazione, potrebbe confrontarsi con altri professionisti le cui parcelle sono davvero per pochi. Invece, il notaio, è uno specialista a disposizione di tutti, con una tariffa determinata dallo Stato che, confrontata con quella di altre categorie, è ben al di sotto. Ciò perché esercita funzioni delegate dallo Stato secondo precise disposizioni. E tra queste anche il numero programmato.
Se così non fosse, le sue tariffe sarebbero ben più elevate ed adeguate allo standard di specialisti ad esso paragonabile, che potrebbero permettersi di pagare solo i più abbienti. E’ questo che si intravede all’orizzonte? Ancora una volta, non saprei che dire. Però questa considerazione, egoisticamente, mi potrebbe rassicurare, sapendo che comunque la professionalità e la specializzazione anziché essere per tutti, sarà almeno per quei ricchi, disposti a pagare uno specialista.
E la coppia di impiegati che con grandi sacrifici si accinge a comprar casa ? E per gli anziani e le piccole imprese ? Mi spiace, per quella giovane coppia ci sarà pure qualche avvocato low cost & low study o ragioniere del cinque in uno alla scuola serale disposto a mercanteggiare per una prestazione professionale di pari livello.
Solo a titolo esemplificativo, provo a mettere a confronto alcune tariffe di avvocati e commercialisti con quelle dei notai.

Onorari per un contratto preliminare di vendita di immobile del valore di 100.000,00 euro (nel caso del notaio si fa riferimento al rogito definitivo)
Avvocati
circa 5.000,00 euro
Commercialisti
circa 5.000,00 euro
Notai
1.541 euro

Onorari per un contratto preliminare di vendita di immobile del valore di 200.000,00 euro (nel caso del notaio si fa riferimento al rogito definitivo)
Avvocati
circa 9.000,00 euro
Commercialisti
circa 9.000,00 euro
Notai
1.750 euro

Onorari per un contratto preliminare di vendita di immobile del valore di 300.000,00 euro (nel caso del notaio si fa riferimento al rogito definitivo)
Avvocati
circa 13.000,00 euro
Commercialisti
circa 12.000,00 euro
Notai
2.083 euro

Onorari per un contratto preliminare di vendita di immobile del valore di 1.500.000,00 euro (nel caso del notaio si fa riferimento al rogito definitivo)
Avvocati
circa 45.000,00 / 50.000,00 euro
Commercialisti
circa 33.000,00 / 38.000,00 euro
Notai
3.200,00 euro

Elaborato dalla tariffa dell’Ordine degli Avvocati di Roma http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/Tariffe.pdf
Elaborato dalla tariffa del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti http://www.cndc.it/CNDC/Documenti/normetariffa/TariffaEuro.pdf )


Qualche altro esempio pratico: Cessione di quote sociali (come da proposta di legge)

Consulenza e atto notarile su cessione di quote da 100.000 a 140.000 euro
Notaio
euro 1.000


Consulenza contrattuale su cessione di quota di 100.000 euro

Commercialisti
da 2.100 a 5.200 euro

Avvocati
da 3.500 a 8.652 euro



Consulenza e atto notarile su cessione di quota di 5.000.000 di euro
Notaio
euro 3.000

Consulenza contrattuale su cessione di quota di 5.000.000 di euro
Commercialisti
da 20.500 a 72.700

Avvocati
da 24.365 a 87.745 euro


(Elaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato)


Credo che non ci sia bisogno di alcun commento, i dati parlano da sé. Si va da un onorario da tre a sei volte superiore a quello del notaio a seconda del valore, con l’ulteriore considerazione che, per avvocati e commercialisti, trattandosi di professionisti di parte, ogni contraente avrebbe a fianco il suo consulente (con conseguenti costi).
Allora da cosa nasce la leggenda metropolitana che il Notaio è caro ? Evidentemente dal fatto che il Notaio, insieme al suo onorario, riscuote anche le imposte e le tasse per conto dello Stato che, ad onor del vero, il più delle volte, costituiscono importi notevoli.
In definitiva, a chi giova scardinare il sistema notariato ? Non di certo allo Stato, il quale trova certezza e legalità dagli interventi notarili, senza sopportare alcun costo e con la garanzia di riscuotere le tasse e le imposte relative ai singoli atti (anche se non riscosse); non di certo ai consumatori, i quali si troverebbero a dover scegliere tra diversi professionisti con costi più elevati di quelli del notaio, con minori specializzazioni (si parla di materie prettamente notarili) e con minori garanzie.
Di certo chi ne subirebbe le conseguenze sono proprio lo Stato ed i cittadini, vuoi principalmente per l’incertezza dei traffici giuridici nascente in considerazione dello scardinamento del sistema notariato italiano; vuoi per il collasso quasi certo del sistema giustizia italiano in considerazione dell’aumento esponenziale del contenzioso (oggi pari a zero), senza considerare l’inattendibilità dei pubblici registri se alimentati da soggetti diversi dai pubblici; e di tutto ciò, chi ne pagherebbe le conseguenze in via diretta è proprio il cittadino.
Paradossalmente, seppur nel breve periodo ne sarebbe la principale vittima, da tutto ciò proprio il notariato ne potrebbero uscire rafforzato, con un notariato tutto nuovo, sempreché gli sia consentito di dimostrare la propria competenza e professionalità.
Resta da capire su quale sistema economico si andrebbe a rafforzare: se nell’incertezza dei sistemi terzomondisti o in quale altro ancora. Difficilmente tra i sistemi occidentali evoluti.
Chiudendo queste lunghe riflessioni di un qualsiasi giorno di lavoro, non mi resta che ripensare ad un calzante adagio toscano: che sarebbe meglio se ognuno facesse i’ suo !

Se questa è informazione

a cura della Redazione
Il Sole 24 Ore di oggi, prima pagina, annuncia "Cessioni di quote nelle srl anche senza notaio: basta il registro delle imprese".
All'interno, nell'articolo a firma di Dino Pesole, si quantifica il numero di cessioni annue in 160.000 e il risparmio delle imprese in 320.000.000 di euro, assumendo inoltre, del tutto arbitrariamente, che l'onorario medio percepito dal notaio per una cessione di quota sia pari a 2000 euro.
In un intervento pubblicato proprio su Il Sole 24 Ore (22 giugno 2008) è stato chiaramente messo in evidenza che l'onorario notarile medio per cessioni di quote di importi da 100.000 a 140.000 euro è esattamente la metà ed è di gran lunga, ma proprio di gran lunga inferiore a quello previsto dalle tariffe dei commercialisti e degli avvocati.
Nessuna smentita; il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti, intervistato su questo punto, ha elegantemente sorvolato …
Va inoltre sottolineato che cessioni di quote di tale importo sono molto rare, visto che la quasi totalità delle cessioni avviene al valore nominale (chissà come mai ?).
Se l'emendamento al d.l. 112/08 verrà approvato, di fatto sarà azzerata l'affidabilità del registro delle imprese per le cessioni di quote. Potranno essere depositate atti di cessione di quote senza nessun controllo e il compito del commercialista sarà solamente quello di inoltrare l'atto di cessione per il deposito.
Compito praticamente senza impegno e che per questo giustifica costi bassissimi.
Se il commercialista preparerà la cessione ... lavorerà gratis oppure chiederà giusto compenso ?
Questo accadrà, ed allora si abbia il coraggio di una liberalizzazione vera, integrale: niente deposito, lo si abolisca.
Questo chiede il mercato: ognun pensi per sè e nessuno per tutti.

mercoledì 2 luglio 2008

I "postini" e la certezza del sistema

di Enrico Maccarone (tratto da www.InterLex.it e pubblicato con il consenso dell'autore)

Dalla stampa e da comunicati di varia fonte apprendiamo che nel disegno di legge che anticipa la manovra finanziaria 2008 (e del quale non è stato a tutt’oggi depositato o pubblicato un testo definitivo) è compresa la seguente disposizione:
Il secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:
L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo.
Così come formulata, si tratta di una norma dirompente e della quale non è dato comprendere appieno financo il fine politico, che appare ben diverso da quello fin qui indicato o addirittura esaltato da quanti hanno proposto o favorevolmente commentato l’iniziativa.
Al di là delle considerazioni di natura politica e della facile polemica, desidero provare a far chiarezza a me stesso ed a chi avrà la bontà di leggermi sulla effettiva portata giuridica della norma proposta, non potendo fare a meno, comunque, di sottolineare l’inidoneità della scelta operata dal legislatore di inserire la stessa all’interno di un provvedimento finanziario anziché nell’ambito più appropriato e consono della normativa di riforma delle professioni.
L’art. 2470 vigente del codice civile recita:
"Efficacia e pubblicità [1] Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.[2] L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.[3] Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.[4] Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.[5] Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.[6] L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.[7] Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.”
In maniera del tutto evidente, la norma attuale prevede che per l’opponibilità e validità del trasferimento di una quota di srl debbono eseguirsi, nell’ordine:
- la sottoscrizione di un atto autentico di trasferimento (senza distinzione tra atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- il deposito dell’atto così formato presso il registro delle imprese, a cura del notaio rogante o autenticante;
- l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
A ciò debbono poi aggiungersi tutti gli altri adempimenti prescritti dalla legge notarile (conservazione dell’originale presso il notaio), dalla normativa fiscale (assolvimento imposte di bollo e registro) e dalle leggi speciali in tema di privacy ed antiriciclaggio e, non ultimo, il pagamento dei diritti e delle imposte di bollo da versare al registro delle imprese
Ulteriore elemento qualificante per la bontà e validità del deposito è dato dall’invio telematico attraverso sistemi protetti (non a caso definiti dal Ministero dell’interno come infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionaleDM 9 gennaio 2008) e dall’utilizzo del sistema di firma digitale del notariato che, attraverso il Consiglio nazionale in veste di certificatore accreditato, garantisce appieno ed in via esclusiva la pubblica funzione del notaio sottoscrittore, al contrario di quanto avviene con altri certificatori ed ordini professionali.
Cosa cambia con la novella proposta ? Per il notaio, proprio nulla; per gli utenti e per la certezza del sistema molto, e in peggio.
Una prima riflessione deve farsi su quello che, da civilista e notaio, definirei un “attentato” alla “autoreferenzialità” del codice civile. Scorrendone tutti gli articoli, e fatti salvi un paio di essi da tempo abrogati, non ho trovato da alcuna parte ed al loro interno alcun richiamo a norme estranee al codice civile stesso. Se nel codice esiste un richiamo, esso è ad altre sue norme e mai a leggi o regolamenti. Il richiamo all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340 laddove approvato costituirebbe quindi una eccezione, una anomalia grave e difficilmente sanabile del sistema codicistico.
Altra riflessione deve farsi sul concetto di atto sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
La definizione è pleonastica. Sarebbe stato sufficiente dire … “sottoscritto digitalmente” senza ulteriori specificazioni per individuare una fattispecie giuridicamente ben individuata e già ampiamente disciplinata dalla legge.
Ciò giustifica il malizioso sospetto che l’estensore materiale della norma abbia ben poca dimestichezza con la disciplina giuridica della firma digitale e con gli effetti che alla utilizzazione di quest’ultima vengono riconosciuti dal nostro ordinamento.
L’allocuzione “sottoscritto digitalmente” richiama, come già accennato, una fattispecie ben precisa e chiaramente disciplinata all’interno del codice dell’amministrazione digitale (CAD) approvato con decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successivamente modificato con decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 259.
Siamo cioè nell’ipotesi di documento informatico sottoscritto mediante utilizzo di firma digitale “a norma” (art. 24 CAD) ed al quale l’ordinamento riconosce valenza di scrittura privata non autenticata (art. 21 CAD), valida fino a prova contraria.
Una valenza, è bene precisarlo, un buon gradino sopra quella riconosciuta al documento sottoscritto con firma “elettronica” (liberamente valutabile dal giudice) ma anche, come sostenuto dai migliori studiosi non solo italiani, un piccolo gradino sotto il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa (non autenticata).
Sempre a norma dell’art. 24 CAD, per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Ben diversa è l’ipotesi di “firma digitale autenticata” disciplinata dall’art. 25 CAD ed alla quale la norma in esame non fa alcun riferimento, così contraddicendo e totalmente sconfessando quanti vogliono fare intendere che con la novella proposta si attribuisce potere di autentica a qualsiasi “intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340”.
Il potere che la novella attribuisce a questi ultimi è, quindi, soltanto quello di fungere da meri “postini” (sia detto col massimo rispetto per gli uni e per gli altri) abilitati soltanto alla trasmissione di “documenti informatici con valenza di scritture private non autenticate” al registro delle imprese.
E proprio in questo è il pericolo che la novella porta con sé: quello di far considerare un semplice documento informatico, sottoscritto con firma digitale “a norma”, alla stessa stregua di un documento informatico autenticato.
Si confonde cioè il dettato dell’art. 24 CAD con la particolare previsione di cui al successivo art. 25 stesso CAD.
Una confusione imperdonabile ed inaccettabile se fatta da un legislatore che della innovazione digitale intende fare un cavallo di battaglia ed un vessillo della propria attività di governo.
Ammesso e non concesso il potere del legislatore di rivedere verso il basso il sistema delle garanzie civilistiche, sconvolgendo al contempo la validità e attendibilità dei pubblici registri (introducendo il principio della loro modificabilità mediante invio di semplici scritture private non autenticate, quali i documenti informatici), non è affatto chiaro come collocare la novella all’interno del nostro sistema fiscale e, ancor di più, nell’ambito della normativa antiriciclaggio e della lotta all’evasione fiscale.
La proposta di legge non prevede alcun onere o obbligo a carico dell’intermediario: sistematicamente non può certo prevederlo all’interno di una norma codicistica, ma, singolarmente, non lo prevede neanche in norme accessorie o collegate.
E' noto che il notaio è obbligato al pagamento delle imposte di bollo e di registro nascenti dall’atto ricevuto o autenticato, un pagamento che viene garantito sempre e in ogni caso allo Stato: nella proposta di legge nulla si dice a tal proposito per gli atti di trasferimento di quote di srl da depositarsi a cura degli intermediari, il che, trattandosi in questa ipotesi di imposte da pagare in caso d’uso, giustifica il timore di una prevedibile e massiccia evasione fiscale, non quantificabile, ma sicuramente ingente.
Se non vi è responsabilità personale, di certo l’evasione è garantita, non per malizia ma nei fatti.
Altrettanto dicasi per la tracciabilità dei pagamenti e per il rispetto della normativa antiriciclaggio cui l’intermediario “postino” non è assolutamente obbligato: nell’ipotesi in esame egli è soltanto un nuncius e come tale non esplica alcuna attività professionale tra quelle contemplate dalle norme antielusione.
Nasce il dubbio, se non la certezza, che per soddisfare una promessa politica si è involontariamente incorsi in un macroscopico errore, e cioè nella creazione di un doppio binario.
Così come argutamente e correttamente evidenziato da Manlio Cammarata il 26 giugno scorso (Un "baco" che non c'è e una scorciatoia per i disonesti) “se questa norma dovesse passare, per i trasferimenti delle quote delle società a responsabilità limitata ci sarebbe un doppio binario: il primo, più lento e costoso, per le persone oneste, che ricorrerebbero al notaio per attestare la regolarità del trasferimento; il secondo, più economico e rapido, per i disonesti, con la firma digitale e la trasmissione da parte dell'intermediario abilitato (di solito un commercialista, quello che molte volte detiene illecitamente il dispositivo di firma del cliente, vedi E' illecito affidare il dispositivo di firma al commercialista)”.
E ben noto che il sistema delle società a responsabilità limitata costituisce, non solo in Italia, uno dei rifugi preferiti per ripararsi dalla morsa fiscale e che molto spesso un trasferimento di quota di modesto valore nominale (sul quale viene applicata la vigente tariffa notarile) nasconde in realtà un movimento di denaro per nulla irrilevante (sul quale, peraltro, viene liquidata la parcella di altri professionisti).
Ciò non significa necessariamente che ogni trasferimento di quota sociale debba considerarsi atto elusivo, ma a mio giudizio meglio avrebbe fatto il legislatore a proporre non tanto la modifica del vigente art. 2470 C.C., quanto la necessità di allegare ad ogni atto di trasferimento un documento comprovante l’effettivo valore della quota trasferita, meglio ancora se a firma di uno dei soggetti oggi promossi “postini” sul campo.
Ma chi conserverebbe i documenti informatici “originali”?
Il Notariato già possiede un sistema di archiviazione “a norma”. E gli altri ordini professionali ?

martedì 24 giugno 2008

Cessioni di quote ai commercialisti, quali controlli?

In merito alla norma del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 giugno u.s., che prevede - in relazione alle cessioni di quote di società a responsabilità limitata - l'equiparazione alla firma autenticata da notaio della firma digitale (non autenticata), con trasmissione telematica successiva della scrittura privata informatica al registro delle imprese da parte del commercialista abilitato, sul Sole 24 Ore del 24 giugno appare un'intervista al presidente dei commercialisti, il quale afferma che "il controllo legale sugli atti non si fa neppure ora", e che "davanti a due parti consenzienti, l'unica verifica, in capo al notaio, è la loro identità". Ciò non corrisponde a verità. L'intervento del notaio implica automaticamente applicazione dell'art. 28 della legge n. 89/1913 (controllo di legalità, sanzionato disciplinarmente dall'art. 138 della stessa legge) e dell'art. 54 del relativo regolamento di attuazione, R.D. n. 1326/1914 (che obbliga il notaio a verificare i poteri di rappresentanza e le autorizzazioni richieste dalla legge). Il notaio verifica quindi obbligatoriamente la capacità di agire delle parti (la cui volontà è tenuto ad indagare: art. 47 della legge n. 89/1913), l'idoneità delle procure e degli altri documenti di legittimazione, redige l'atto sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare. Nessuna responsabilità professionale né tanto meno disciplinare vi sarà in futuro da parte del semplice "incaricato alla spedizione telematica", e quindi tutti questi controlli verranno meno. Questo "incaricato alla trasmissione telematica" non ha nessun obbligo di legge non solo riguardo alla scrittura privata, ma neanche di iscrivere, con buona pace delle norme antiriciclaggio. Il privato, titolare della smart card, sulla base del vigente codice dell'amministrazione digitale (art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005) può fornire prova contraria circa il "personale utilizzo" della stessa, senza necessità di querela di falso (disconoscendo quindi con facilità la firma digitale). Oltretutto verrà meno il gettito per l'erario riguardo ad imposte di bollo e registro (la scrittura privata non autenticata non è, infatti, soggetta a registrazione in termine fisso).
Siciliotti afferma poi che "per queste operazioni il cliente chiede quasi sempre consulenza al commercialista di fiducia, con cui ci si accorda su prezzo e modalità di pagamento. Dal notaio si va solo per la firma e l'invio". Anche questo non corrisponde al vero. L'art. 47 della legge n. 89/1913 dispone che il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la redazione dell'atto. Attività che è svolta dal notaio, in quanto pubblico ufficiale, con terzietà e imparzialità. Inoltre, in base alle vigenti norme deontologiche, il notaio deve dettagliatamente informare e chiarire alle parti ogni aspetto dell'operazione, e deve inserire in atto tutta una serie di clausole di garanzia. In base al codice deontologico vigente il notaio, infine, adotta la forma dell'atto pubblico salvo contraria richiesta delle parti (la scrittura privata autenticata è, quindi, eccezionale; anche per essa, peraltro, l'art. 28 della legge notarile, come modificato nel 2005, prevede il controllo notarile di legalità), con le conseguenti responsabilità.