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giovedì 17 luglio 2008

Se questa è informazione

a cura della Redazione
Il Sole 24 Ore di oggi, prima pagina, annuncia "Cessioni di quote nelle srl anche senza notaio: basta il registro delle imprese".
All'interno, nell'articolo a firma di Dino Pesole, si quantifica il numero di cessioni annue in 160.000 e il risparmio delle imprese in 320.000.000 di euro, assumendo inoltre, del tutto arbitrariamente, che l'onorario medio percepito dal notaio per una cessione di quota sia pari a 2000 euro.
In un intervento pubblicato proprio su Il Sole 24 Ore (22 giugno 2008) è stato chiaramente messo in evidenza che l'onorario notarile medio per cessioni di quote di importi da 100.000 a 140.000 euro è esattamente la metà ed è di gran lunga, ma proprio di gran lunga inferiore a quello previsto dalle tariffe dei commercialisti e degli avvocati.
Nessuna smentita; il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti, intervistato su questo punto, ha elegantemente sorvolato …
Va inoltre sottolineato che cessioni di quote di tale importo sono molto rare, visto che la quasi totalità delle cessioni avviene al valore nominale (chissà come mai ?).
Se l'emendamento al d.l. 112/08 verrà approvato, di fatto sarà azzerata l'affidabilità del registro delle imprese per le cessioni di quote. Potranno essere depositate atti di cessione di quote senza nessun controllo e il compito del commercialista sarà solamente quello di inoltrare l'atto di cessione per il deposito.
Compito praticamente senza impegno e che per questo giustifica costi bassissimi.
Se il commercialista preparerà la cessione ... lavorerà gratis oppure chiederà giusto compenso ?
Questo accadrà, ed allora si abbia il coraggio di una liberalizzazione vera, integrale: niente deposito, lo si abolisca.
Questo chiede il mercato: ognun pensi per sè e nessuno per tutti.

mercoledì 25 giugno 2008

Le autentiche dei notai austriaci: cosa garantiscono ?

Si assiste sempre più spesso, sui mass media, ad una disinformazione sistematica circa il ruolo svolto dal notaio in Italia, a confronto con il notariato, ed in genere il sistema legale, di altri Stati. Un esempio che viene spesso citato, e che merita un breve commento, è quello dei notai austriaci. Questi ultimi – si dice – hanno parcelle di poche centinaia di euro, a fronte delle quali assicurerebbero lo stesso tipo di servizio assicurato dai notai italiani. Affermazione totalmente falsa, dovuta a ignoranza o, peggio, mala fede.
E’ opportuno, allora, fare una verifica puntuale, fondata sulle norme di legge, dei rispettivi compiti, e delle responsabilità dei notai italiani e austriaci. L’elenco delle norme è, certo, un po’ noioso, ma serve per parlare in modo documentato di questo problema.
Il notaio italiano è tenuto a verificare la legalità degli atti che riceve o autentica (art. 28 della legge n. 89/1913), e quindi è obbligato a verificare la loro conformità al codice civile ed alle leggi speciali, con riguardo, ad esempio, alla materia delle garanzie, agli accertamenti ipotecari e catastali, alla disciplina urbanistica (artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001), al rendimento energetico negli edifici (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 192/2005), ai poteri di rappresentanza di chi firma l’atto (art. 54 del R.D. n. 1326/1914), alla relativa volontà e capacità di agire (art. 47 della legge n. 89/1913); per non parlare della consulenza fiscale qualificata (che il notaio italiano è obbligato a fornire: Cass. 13 gennaio 2003 n. 309), grazie alla quale spesso i contraenti risparmiano migliaia di euro.
Cosa garantisce invece l’autentica del notaio austriaco? Niente di tutto ciò. Leggiamo, testualmente, cosa dice l’art. 79, comma 6, della legge notarile austriaca (legge 25 luglio 1871 sull’ordinamento del notariato, come successivamente modificata), a proposito delle autentiche notarili austriache: “Il notaio deve prendere conoscenza del contenuto dell’atto solo per quel tanto che gli occorre per l’annotazione nel registro delle autentiche; egli non risponde né del contenuto dell’atto né della legittimazione della parte. Non si applica il disposto dell’art. 34 (cioè non vi è nessun divieto di ricevere atti contrari alla legge o compiuti da incapaci di agire: n.d.r.)”. In pratica, il notaio austriaco non controlla nulla e non risponde di nulla che abbia a che fare con il contenuto dell'atto. Allora come si spiega che gli atti notarili austriaci possono essere utilizzati in Italia? La risposta è semplice: in base ad una legge speciale, attuativa di una convenzione nazionale bilaterale (art. 3, comma 9, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997 n. 30), l’autentica del notaio austriaco vale esclusivamente per consentire di trasferire gli immobili situati nelle nuove province italiane in cui si applica il regime tavolare ex austriaco (Trentino, Friuli); ciò perché in questi casi il controllo di legalità, non effettuato dal notaio austriaco, viene svolto dal giudice tavolare (art. 94 della legge tavolare, allegata al R.D. n. 499/1929). Un sistema che non può in nessun modo essere riprodotto sul resto del territorio nazionale, perché i pubblici registri immobiliare e delle imprese hanno una regolamentazione completamente diversa, che assegna ai pubblici funzionari compiti limitati affidando ai notai tutte le verifiche del caso.
A questo punto, appare chiaro perché il notaio austriaco percepisce solo poche centinaia di euro: perché per autenticare una scrittura privata fa, veramente, ben poco, praticamente verifica soltanto l’identità delle parti e non dà alcuna garanzia ai contraenti. L’acquirente di un immobile, spesso ignaro dei tecnicismi legislativi, rischia di spendere i propri risparmi di una vita per l’acquisto della casa trovandosi poi, per esempio, una bella ipoteca della quale nessuno gli ha mai parlato, o un atto con errori catastali, o firmato da chi non è proprietario. Insomma, con un pugno di mosche in mano …

martedì 24 giugno 2008

Cessioni di quote ai commercialisti, quali controlli?

In merito alla norma del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 giugno u.s., che prevede - in relazione alle cessioni di quote di società a responsabilità limitata - l'equiparazione alla firma autenticata da notaio della firma digitale (non autenticata), con trasmissione telematica successiva della scrittura privata informatica al registro delle imprese da parte del commercialista abilitato, sul Sole 24 Ore del 24 giugno appare un'intervista al presidente dei commercialisti, il quale afferma che "il controllo legale sugli atti non si fa neppure ora", e che "davanti a due parti consenzienti, l'unica verifica, in capo al notaio, è la loro identità". Ciò non corrisponde a verità. L'intervento del notaio implica automaticamente applicazione dell'art. 28 della legge n. 89/1913 (controllo di legalità, sanzionato disciplinarmente dall'art. 138 della stessa legge) e dell'art. 54 del relativo regolamento di attuazione, R.D. n. 1326/1914 (che obbliga il notaio a verificare i poteri di rappresentanza e le autorizzazioni richieste dalla legge). Il notaio verifica quindi obbligatoriamente la capacità di agire delle parti (la cui volontà è tenuto ad indagare: art. 47 della legge n. 89/1913), l'idoneità delle procure e degli altri documenti di legittimazione, redige l'atto sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare. Nessuna responsabilità professionale né tanto meno disciplinare vi sarà in futuro da parte del semplice "incaricato alla spedizione telematica", e quindi tutti questi controlli verranno meno. Questo "incaricato alla trasmissione telematica" non ha nessun obbligo di legge non solo riguardo alla scrittura privata, ma neanche di iscrivere, con buona pace delle norme antiriciclaggio. Il privato, titolare della smart card, sulla base del vigente codice dell'amministrazione digitale (art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005) può fornire prova contraria circa il "personale utilizzo" della stessa, senza necessità di querela di falso (disconoscendo quindi con facilità la firma digitale). Oltretutto verrà meno il gettito per l'erario riguardo ad imposte di bollo e registro (la scrittura privata non autenticata non è, infatti, soggetta a registrazione in termine fisso).
Siciliotti afferma poi che "per queste operazioni il cliente chiede quasi sempre consulenza al commercialista di fiducia, con cui ci si accorda su prezzo e modalità di pagamento. Dal notaio si va solo per la firma e l'invio". Anche questo non corrisponde al vero. L'art. 47 della legge n. 89/1913 dispone che il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la redazione dell'atto. Attività che è svolta dal notaio, in quanto pubblico ufficiale, con terzietà e imparzialità. Inoltre, in base alle vigenti norme deontologiche, il notaio deve dettagliatamente informare e chiarire alle parti ogni aspetto dell'operazione, e deve inserire in atto tutta una serie di clausole di garanzia. In base al codice deontologico vigente il notaio, infine, adotta la forma dell'atto pubblico salvo contraria richiesta delle parti (la scrittura privata autenticata è, quindi, eccezionale; anche per essa, peraltro, l'art. 28 della legge notarile, come modificato nel 2005, prevede il controllo notarile di legalità), con le conseguenti responsabilità.