mercoledì 27 agosto 2008

Alcuni brevi quesiti in materia di cessione di quote

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di Ignazio Padolecchia

L'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente ai soggetti abilitati al deposito dei bilanci di inviare al Registro delle Imprese gli atti di cessione di quote di s.r.l. sottoscritti con firma digitale. Come è noto, è stata proposta un'interpretazione di parte notarile, fatta propria dalla redazione di questo blog, secondo cui tale documento informatico, per poter essere inviato al Registro delle Imprese, deve comunque recare l'autenticazione delle firme digitali da parte di un notaio. Senza entrare nel merito di questa interpretazione, sulla quale si è già discusso a sufficienza su questo blog, vorrei sottoporre all'attenzione dei lettori una serie di quesiti di ordine pratico, con le risposte che ho cercato di dare.

1) Nel caso in cui la firma digitale apposta al documento informatico inviato al Registro delle Imprese non venga autenticata dal notaio, a chi dovrebbe spettare il compito di verificare l’identità delle parti? Ossia, quale soggetto dovrebbe verificare che il PIN venga digitato proprio dal titolare della smart card e non da un'altra persona che sia venuta in possesso dell'uno e dell'altra? La risposta sembrerebbe ovvia: il commercialista che effettua l’invio del file firmato digitalmente al Registro delle Imprese. Ed allora occorre chiedersi: da quale norma di legge discende tale obbligo e quali sanzioni sono poste a suo carico in caso di inosservanza? E' stato scritto su questo blog che tale obbligo discende dalla normativa deontologica; ciò vuol dire che in caso di inosservanza di questo obbligo, al commercialista potranno essere irrogate solo sanzioni disciplinari (avvertimento? censura?), non invece sanzioni penali, come invece per i notai; in particolare, non sembra configurabile in alcun modo una responsabilità civile del commercialista nei confronti dei propri clienti, a meno che il compito di effettuare l'identificazione delle parti non sia stato assunto espressamente nel contratto d'opera professionale.

2) Come si fa a stabilire con certezza la data in cui è stato perfezionato il documento informatico contenente la cessione di quota? La firma digitale di per sè non attribuisce la data certa al documento informatico: a tal fine occorre apporre al documento la marcatura temporale, che è cosa ben diversa. Ne consegue che, in mancanza di tale marcatura (che non è richiesta dalla legge ai fini dell'invio al Registro delle Imprese), il documento informatico potrà essere tranquillamente postdatato o antedatato, alla bisogna.

3) Da chi deve essere conservato il documento informatico al quale è apposta la firma digitale? Ammettendo che debba provvedervi il commercialista che ha effettuato l’invio, per quanto tempo deve conservarne il deposito, e a chi spetterà questa incombenza una volta che il commercialista sia cessato dall’esercizio? Inoltre, in mancanza di un obbligo di legge e di un esplicito conferimento di un incarico professionale, quale rimedio potrà essere esperito dalle parti nel caso in cui tale deposito non venga conservato, per qualsiasi motivo? La risposta sembra essere: nessuno.

4) Chi deve controllare che l'atto di cessione di quote non contenga clausole nulle o annullabili, che ne determinerebbero l'inefficacia (ad es. la mancata previsione di un corrispettivo per la cessione o la mancata autorizzazione di un soggetto incapace)? Non certo il commercialista, il cui unico obbligo, nella fattispecie delineata dall’articolo 36, comma 1-bis, del D.L. 112, sembra essere quello di provvedere all’invio del file firmato digitalmente, sulla base, si presume, di un esplicito incarico professionale. Nel caso in cui, invece, il commercialista abbia assunto anche l’incarico di redigere il documento che verrà firmato digitalmente dalle parti, chi controllerà che l'operato del commercialista sia corretto? In genere, nel diritto amministrativo, al conferimento di un potere (in questo caso quello di effettuare l'invio al Registro delle Imprese) corrisponde l'imposizione di un controllo (per i notai questo controllo viene effettuato in sede di ispezione biennale da parte degli Archivi Notarili). Nel nostro caso, invece, non vi è alcuna traccia di controlli sull'operato del commercialista che effettua l'invio, a meno di voler considerare tale il controllo effettuato dal Conservatore del Registro delle Imprese in sede di iscrizione (che comunque è un controllo di mera legalità formale e non può estendersi sino al punto di sindacare la validità sostanziale delle clausole del contratto). Così ragionando, tuttavia, verrebbe posto a carico della collettività un onere economico che invece dovrebbe essere posto a carico delle parti private, il che non sembra quello che la legge si propone.

5) Nel caso in cui il contratto di cessione venga firmato digitalmente ed inviato al Registro delle Imprese da un commercialista, chi deve provvedere alla registrazione fiscale, e quando? Sembrerebbe, infatti, che il documento informatico al quale viene apposta la firma digitale, avendo natura di semplice scrittura privata non autenticata, sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ed è dubbio che tale caso d'uso ricorra per il deposito presso il Registro delle Imprese. Questo vuol dire che le cessioni di quote non verranno più registrate? Ed in tale caso come verrà garantita la copertura finanziaria della nuova legge?

Ringrazio tutti coloro, notai e non notai, che vorranno fornire le risposte ai quesiti che precedono, anche diverse da quelle che ho cercato di dare. Come si vede, si tratta di questioni pratiche che difficilmente potranno essere risolte facendo semplici affermazioni di principio, del tipo "anche il commercialista, quando effettua l'invio, è pubblico ufficiale"; affermazione in sè discutibile, e comunque del tutto inutile ai fini che ci interessano.

9 commenti:

  1. Caro Notaio, le Sue sono ottime domande. Mi piacerebbe rispondesse qualche commercialista. Non ritiene opportuno, data la rilevanza pratica di tali domande (come lei dice, difficilmente eludibili con semplici frasi fatte), pubblicarle su un quotidiano specializzato? E' bene che non solo su questo blog, commercialisti e non (penso per prima cosa a chi deve effettuare cessioni di quote), riflettano sulle conseguenze che le risposte comportano.
    P.s. Ho saputo che l'ordine dei commercialisti ha intenzione di agire in giudizio contro il CNN per la sua campagna "senza notaio, meno sicurezza". Bene! Vuol dire che si è colto nel segno; visto che dopo tanti bla bla bla, i commercialisti ancora non hanno saputo spiegare (nemmeno qui) le differenze di costo. Non mi risulta nemmeno che abbiano deciso di lavorare aggratis. Quindi, sanno benissimo che all'utente finale costerà di più, ma anzichè dirlo chiaramente (rovinandosi la faccia tosta), preferiscono fare causa.
    Saluti, un "quotidiano" lettore.

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  2. Ad anonimo delle 18.43
    L' ordine dei Commercialisti è uno e non ce ne sono altri. Se mi sbattono fuori dalla Lapet perchè faccio trasferimenti in modo incompentente mi iscrivo all' Int. Se poi mi sbattono fuori anche dall' Int mi faccio una associazione mia.
    Essere buttati fuori da un ordine (ed iscriversi ai dottori Commercialisti non è una passeggiata, anche noi dobbiamo sudare almeno un po', magari non come voi ma non avete l' esclusiva anche dell'impegno) per aver fatto pasticci con un passaggio di quote è un buonissimo deterrente. Ve lo assicuro.

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  3. Per anonimo delle 18.43Sono d'accordo sul fatto che, per come è scritta, la norma non è una liberalizzazione, ma solo un allargamento (e comunque, per chi ci crede, è un primo passo).Liberalizzazione sarebbe stato consentire alle parti di procedere direttamente al deposito (se in possesso delle conoscenze puramente informatiche necessarie allo scopo), prevedendo solo in via opzionale il ricorso ad un intermediario (che a quel punto avrebbe avuto davvero una funzione da puro informatico, o, come va di moda in questo blog, da postino telematico).La norma però non disegna questo scenario e pertanto, così come è giusto dire che non può essere considerata una norma di liberalizzazione, altrettanto bisogna prendere atto che forse la logica non è quella di far fare all'intermediario solo... il postino telematico (e, se è così, giusto allora scegliere tra professionisti cui la legge riconosce competenza in materia e che, pur non essendo il top che la vita possa offrire - cioè notai -, danno comunque un certo livello di garanzia in relazione al tener conto del pubblico interesse al corretto funzionamento del registro delle imprese).Ovvio che in questo identikit ci stanno al 100% anche gli avvocati.Dopodichè, sotto molti aspetti, la procedura con scrittura privata autenticata dal notaio presenta altri profili di interesse che questa nuova non ha (ma è anche più onerosa se a monte già ho il commercialista che mi assiste).Vantaggi, svantaggi, valutazione comparata costi e benefici: qui mi conviene fare così, qui preferisco fare colà: se il timore è che nell'istante in cui c'è la possibilità di scelta nessuno scelga più di andare dal notaio, direi che è un timore esagerato al pari di certe enfatizzazioni sul rischio della sicurezza dei dati a causa di questa novità.Fatta questa analisi, l'unica cosa che giustificherebbe comunque una levata di scudi nel nome della pubblica fede (e non di altro) contro la norma sarebbe l'eventuale convinzione che la nuova procedura non solo non assicura livelli di tutela dell'interesse pubblico ritenuti ottimali come quelli della procedura notarile, ma neppure livelli almeno accettabili e che quindi si può avere la ragionevole certezza, prima ancora di partire, che ci sarà non qualche caso patologico sempre possibile, ma una vera e propria emergenza sicurezza dilagante.Atteggiamento legittimo, ma nell'ottica di un commercialista (oggi e magari domani di un avvocato) capisco bene che suoni come denigratorio.

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  4. Su due cose pare che siamo tutti d'accordo:
    1) la legge così com'è scritta è inapplicabile;
    2) le modifiche da fare per renderla applicabile dovranno avere fonte legislativa, non regolamentare.
    Per il resto, le nostre interpretazioni lasciano il tempo che trovano. Esiste ancora, come si dice, un giudice a Berlino.

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  5. David ha detto...
    L' inapplicabilità della norma che intendo nel mio intervento di cui sopra non è assoluta.
    Dico solo che è necessario un intervento con un regolamento organizzativo, ammesso nel sistema delle fonti del diritto. I rapporti tra cedente, cessionario e terzi sono regolamentati dalla legge. Il regolamento di cui parlo dovrà riguardare soprattutto cosa devono fare i commarcialisti pena il provvedimento disciplinare. I terzi in questo caso non centrano. Potranno intervenire per i danni in caso di procedura scorretta, ma non annullare gli effetti giuridici della firma con una smart card. In secondo luogo il modo con cui vendono tirati in ballo i regolamenti e le guide di unioncamere è un po' fuoriluogo. Con le quorte srl occorrerà coordinare un centinaio di migliaia di professionisti. Voi invece siete a malapena 5000. Unioncamere è stata bravissima a gestire grandi numeri di professionisti con i bilanci e con le pratiche fedra. Credo che daranno un valido contributo anche ora. Prenderli velatamente in giro mi pare prematuro. In definitiva a mio parere occorrerà 1) intavolare una discussione tra ministero delle attività produttive - giustizia(così ci siamo tutti) - ordine - per creare il regolamento. In quel momento verranno anche progettati i correttivi (altre norme del 112 tra l' altro attendono correzioni) che saranno introdotti successivamente. 2) Partire prima dell' emissione dei correttivi. Dico prima perchè non ci sono motivi giuridici per non farlo e perchè diventerà uno stimolo al legilatore di sbrigarsi con i correttivi. 3) Introdurre i correttivi (per me la marca temporale soprattutto) per via legislativa.
    P.S. ho già la coda di clienti che vogliono fare il passaggio delle quote, e che mi chiedono per quanto tempo ancora occorrerà andare dal notaio per cambiare la sede legale fuori del comune. Dopo l' ici credo che questa sia la cosa più antipatica per gli imprenditori. Non avete idea quanti avvisi di accertamento e cartelle vanno perse perchè i soci non hanno i 1.100 euro minimo per cambiare la sede legale.

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  6. per anonimo del 31.8 ore 1.37: potrebbe cortesemente indicare i valori delle cessioni di quote che dovrà redigere ed inviare al R.I. ed un preventivo dei suoi onorari al netto delle spese?
    Grazie
    Notaio Luca Restaino

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  7. PER AUGUSTO RENONNI
    Credo siano anche quei soci che, quando compravendono un immobile, lo fanno dichiarando in atto valori assolutamente irrealistici, stranamente vicini a quelli catastali, davanti ad un notaio che a quale punto diventa magicamente mero compilatore delle dichiarazioni rese dalle parti, senza obbligo alcuno che non autenticarle.

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  8. Per dicepoli i in che senso "non ci riguarda"?

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  9. Per anonimo delle 12.39

    Il "non ci riguarda" è chiaramente riferito all'ufficio del registro delle imprese.

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