mercoledì 1 febbraio 2012

L’ILLIMITATA IRRESPONSABILITA’ DELLA SRL SEMPLIFICATA

(ovvero: “della società di capitali… senza capitale”)

di Daniele Minussi

Evviva! Finalmente abbiamo la srl senza i costi del notaio! Tutto senza spese e senza costi inutili!

Ma è proprio vero?

Anzitutto occorre chiarire a cosa serviva (e serve ancora per le srl non semplificate) il notaio.

Le funzioni in materia sono essenzialmente due.

1) Si tratta anzitutto di dar forma alla volontà dei privati. Le parti di un contratto sanno quello che vogliono soltanto da un punto di vista “laico”. Non conoscono la complessità delle norme giuridiche, dei divieti di legge, delle conseguenze che discendono dall’aver compiuto certe scelte piuttosto che altre, delle liti che possono insorgere in conseguenza di opzioni errate. Il notaio è, prima di tutto, colui che ascolta, consiglia, aiuta in queste scelte e adegua l’intento delle persone che altrimenti “balbetterebbero” da un punto di vista giuridico.

La cosa è perfettamente normale. Capita a tutti noi e non c’è da stupirsene. Se ho mal di fegato e voglio curarmi vado dal medico. Lo scelgo bene e non mi sognerei mai di tagliarmi la pancia da solo perché così “è senza spese”.

Personalmente “balbetterei” nel fare un’operazione chirurgica.

Ma non basta: quello di cui abbiamo riferito tocca i rapporti tra le parti.

C’è una cosa in più che fa il notaio. Si tratta della funzione pubblica.

2) La pubblica fede è un bene tanto evanescente quanto di primaria importanza. Noi tutti possiamo comprare una casa, costituire una società, agire nel mondo giuridico perché ci muoviamo in un ambiente affidabile. La fiducia è una cosa importantissima. Se io non potessi fidarmi di acquistare un appartamento perché le risultanze dei pubblici registri sono incerte o irregolari, questo bene così importante e così poco considerato (come la salute: quando ce l’hai non sai quale fortuna hai!) verrebbe fatalmente meno. Ne sanno qualche cosa gli americani con i loro mutui subprime e con le loro cartolarizzazioni effettuate sulla base di trust marchiati tripla A garantita. Il notaio è il custode di questo bene, di questa pubblica fede. Non basta infatti che egli abbia ben consigliato le parti e ne abbia adeguato le volontà alle regole giuridiche. Occorre anche che sia esercitata una funzione di controllo di legalità e che sia garantita l’osservanza dei principi che regolano i pubblici registri. Per il tramite di essi e delle risultanze pubblicitarie possono avere luogo ogni giorno decine di migliaia di atti che ingenerano nelle persone l’assoluta fiducia che ciò che vedono sia conforme al diritto ed alla realtà. Ma si sa: una foresta che cresce ogni giorno non fa notizia….

Queste premesse sono essenziali per comprendere la portata della nuova normativa in tema di società a responsabilità limitata “semplificata”. Passiamo dalla teoria alla pratica. Cosa significa costituire una società?

In primo luogo vuol dire consigliare le parti al meglio. Non basta dire che Tizio e Caio vogliono “fare una società”. Ci sono regole. Non sono poche, non sono semplici. Mai sentito parlare di clausole di prelazione? Di libera circolazione delle quote? Di decisioni dei soci? Di quorum costitutivi e deliberativi? Ma cosa ne sanno le persone non esperte di leggi?

È giocoforza pensare dunque che, nonostante non sia più necessario rivolgersi al notaio, le parti a qualcuno si rivolgeranno (al netto dei casi di “fai da te” che penseranno di poter scaricare dal web qualche formulario standard). Ma questo qualcuno chi sarà? C’è da ritenere che non sarà un salumiere o un carrozziere (sia detto con il massimo rispetto per le due categorie che, tra l’altro, godono di ben maggiore rispetto dei notai, non essendo venuto ancora in mente a nessuno di varare “salamelle semplificate”). Se è così, si può ragionevolmente pensare che questo “qualcuno”, asseritamente esperto del settore, presterà la propria opera gratuitamente? È difficile rispondere affermativamente…

Non basta. Abbiamo sommariamente dato conto dell’aspetto interprivato, ma non abbiamo detto ancora nulla di quello della rilevanza pubblica, della importanza di questa situazione in riferimento alla pubblica fede.

Poiché va detto chiaramente che la società a responsabilità limitata deve essere iscritta nel registro delle imprese. Anzi: trae vita con l’iscrizione in detto registro, trattandosi per l’appunto di pubblicità costitutiva. Dal momento che tutte le vicende modificative delle regole fissate nell’atto costitutivo, della vita sociale, dell’estinzione, della liquidazione devono essere oggetto di adempimenti pubblicitari, chi si occuperà di tutto ciò? Fino ad ora lo faceva il notaio e non solo o non tanto nell’interesse delle parti, bensì anche nell’interesse pubblico di garantire la correttezza delle risultanze dei pubblici registri. Il notaio è una persona, laureata in giurisprudenza, che ha superato un concorso per accertare che abbia i requisiti per fare proprio questo…

Ed ora con la nuova srl semplificata? Se ne occuperanno gli amministratori. E se sbagliano? E se non lo sanno fare? Hanno fatto un corso? Hanno studiato? Hanno superato un esame?

Il problema è che di solito chi sbaglia dovrebbe pagare, ma qui rischiamo di pagare tutti, perché la pubblica fede è un bene di tutti e non soltanto di alcuni e non è disposizione di nessuno ed a nessun prezzo.

Queste sono notazioni di carattere generale, ma è utile un confronto analitico della nuova disposizione ed un’analisi puntuale.

Ecco il testo della nuova norma che va ad inserirsi nel codice civile:

«Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata)

1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata

(l’uso del “deve” rende obbligatorio l’uso del formalismo della scrittura privata o sarà possibile anche l’atto pubblico? Dal punto di vista letterale parrebbe che quest’ultimo sia addirittura vietato, con il che sarebbe inaugurata una nuova tipologia di forma che, per comodità potremmo chiamare “scrittura privata coatta”)

e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

(le indicazioni sono quelle d’uso, ma non si riesce a nascondere il sorriso in riferimento all’ammontare del capitale sociale. Giova rilevare che il capitale sociale, che viene versato almeno per una parte presso un istituto di credito prima della costituzione della società, serve a dare un minimo di garanzia per i creditori sociali. Essi possono fare affidamento sulla capienza patrimoniale e sulla serietà economica dell’iniziativa in funzione di tale consistenza (anche se va detto che da tempo i 10.000 euro che costituiscono la misura minima del capitale risultano largamente inadeguati). Cosa significa che il capitale sociale non può essere inferiore ad un euro e, per di più, che deve essere interamente versato? Fa tremare le vene dei polsi poi pensare che debba essere effettuato in denaro…

Poi, una volta costituita, la società dovrà essere finanziata. Possiamo ben immaginare che, forte di un capitale sociale atto a consentire l’acquisto di (quasi) un caffè, il nostro “giovane” infratrentacinquenne si rechi presso un istituto bancario che sarà lieto di affidarlo in maniera adeguata all’impresa. Il vero nodo è questo: cosa ci facciamo con un capitale sociale di un euro? La risposta sarà che la banca si farà concedere una fidejussione da parte del socio, ammesso che costui abbia qualche bene al sole. E allora quale utilità ha avuto costituire una srl semplificata?)

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5)luogo e data di sottoscrizione. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

(qui la norma ipotizza che gli amministratori (chi saranno? Esperti del settore?) abbiano la competenza di depositare entro 15 giorni l’atto costitutivo presso il registro delle imprese e che alleghino diligentemente i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2329 del codice civile, che a propria volta fa riferimento ad ulteriori norme e disposizioni la cui portata non è certo perspicua per soggetti non dotati delle cognizioni tecniche del caso…)

L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni.

(forse che l’”ufficiale del registro” sia stato investito del compito di controllo precedentemente affidato ai notai? Ne avranno la responsabilità? Va detto al riguardo che fino ai primi degli anni 2000 l’atto costitutivo di srl era, dopo la stipula da parte del notaio, affidato al controllo di omologazione del tribunale. Questo controllo è stato eliminato (o meglio: ridimensionato) con la legge 340/2000 che sostanzialmente ha affidato al notaio tale funzione. Ed ora?

Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
II verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.

(qui si deve ritenere che il controllo di legittimità di quanto deliberato sia ancora una volta affidato all’ “ufficiale del registro”. Va osservato che v’è un limite minimo per l’ammontare del capitale, ma non v’è un limite massimo né v’è alcun limite dimensionale o di oggetto con riferimento all’attività. Sarà dunque possibile che la società deliberi aumenti di capitale da milioni di euro, lanci prestiti obbligazionari, effettui operazioni di fusione e di scissione…chi assicurerà il controllo del rispetto delle regole?Insomma: un transatlantico in mano a ragazzi senza patente? È già immaginabile che lo schema si presti a frodi, utilizzando “giovani” come schermo per dar vita ad operazioni che altrimenti sarebbero assoggettate a controlli più stringenti)

L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».

In conclusione: se fosse ammissibile che uno come me si recasse nelle corsie di un ospedale e si mettesse ad operare (o ad auto operarsi) senza aver fatto gli studi che consentono tutto ciò, senza aver sostenuto con successo gli esami che attestano di avere le competenze del caso e senza vincere un concorso ritengo che la cosa desterebbe scandalo e riprovazione.

Scommetto anzi che mi arresterebbero.

E invece in questo caso no.

Perché questa differenza?

C’è un mondo tangibile e visibile. Tutti possono vedere, toccare, farsene una ragione. C’è un mondo di concetti, di strutture logiche, di regole. Il mondo del diritto è uno di questi. Pochi ne capiscono, pochi ne intendono la portata. Sarebbe compito di questi ultimi far capire agli altri come stanno le cose e non barattare un facile applauso da parte di chi non sa per un poco di consenso.