giovedì 26 giugno 2008

Liberalizzazioni e governo a distanza: la terzietà come controllo delle eccedenze

Il momento del notariato è fatto di deja vù.
Pensate alle esecuzioni immobiliari. Le funzioni già attribuite al notaio sono di poi state attribuite ad avvocati o commercialisti.
Una tale scelta segna in tutta evidenza una volontà tesa a legittimare l'esercizio privato di funzioni giurisdizionali non essendo le figure professionali delegabili, portatrici delle medesime caratteristiche di terzietà di quella notarile.
D'altro canto è questa una tendenza che va prendendo piede in altri ambiti processuali come quello fallimentare e risponde ad una esigenza sentita trasversalmente dagli schieramenti politici e cioè quella di esercitare il controllo sociale attraverso un governo a distanza che tenda più che ad affermare l'eguaglianza di opportunità proteggere i cittadini dalle esclusioni. Così è che le c.d. liberalizzazioni procedono su due binari.
Il primo è quello ridistributivo tendente a riallineare competenze non già sulla base della allocazione ottimale delle risorse ma sul piano della distribuzione dei redditi in base a criteri di politica sociale fortemente influenzata dal lobbismo tribale tipico di una società arcaica.
Il secondo è quello di fortemente limitare forme di controllo sociale basate su figure istituzionalmente connotate dalla terzietà della azione e dunque dalla indipendenza quali quelle tipiche della funzione giudiziaria o notarile.
Le esigenze di controllo sociale nella visione neo- conservatrice si concentrano su una punizione delle eccedenze ovverosia di quei comportamenti che mettono in crisi il concetto di cittadinanza basato sul lavoro con quello di homo oeconomicus basato sulla competizione e la precarietà.
La selezione tra comportamenti viene fatta sulla base di raggruppamenti delle diversità in classi pericolose.
La distinzione tra deviante e precario, tra criminale e irregolare, tra lavoratore della economia illegale da quello dell'economia informale determina il raggruppamento per categoria.
A livello di giustizia e di altre forme di controllo sociale in ambito giuridico si ragiona in termini attuariali, assicurativi.
Così lo Stato affida le categorie non a rischio alla giustizia privata (vedi le diverse varie forme di ADR) ora a forme di controllo privato ( polizia privata, certificazione o attestazione di pubblica fede privata) mediante mercenarizzazione delle sue funzioni.
E limita il campo di azione della terzietà alle categorie c.d. a rischio. L'emendamento sul cosiddetto decreto sicurezza presentato dai senatori Berselli e Vizzini e poi approvato nonostante le resistenze della magistratura , che "stabilisce criteri di priorità per la trattazione dei processi più urgenti e che destano particolare allarme sociale" va in questa direzione limitando l'esercizio della azione penale alle classi definite o ritenute pericolose.
Così è per l'esercizio della funzione notarile solo in riguardo ai profili di pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti (vedi le norme in materia di riciclaggio, di certificazione energetica, di sicurezza degli impianti, di regolarità urbanistica nella contrattazione immobiliare).

5 commenti:

  1. Tutto bellissimo. Ma mi spiega, se siete garanti della legalità, per quale motivo la Finanziaria del 2005 ha dovuto introdurre la norma prezzo valore.
    A quale categoria professionale apparteneva il soggetto che si alzava all'atto della definizione economica della transazione?

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  2. Non ci dimentichiamo però che se la normativa prezzo-valore alla fine è stata approvata (ed in maniera incompleta, essendo restati fuori senza motivo i terreni e gli immobili commerciali) il merito è stato in gran parte dei notai.

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  3. La simulazione del prezzo non rende il contratto contra legem. Il notaio pertanto era obbligato a ricevere l'atto. Quello che mancava al notaio, prima della norma sul prezzo valore (la cui introduzione - non a caso - è stata auspicata proprio dal notariato) era lo strumento concreto per impedire una prassi perfettamente lecita - la dichiarazione di un prezzo simulato, cioè non corrispondente a quello effettivo - legittimata dalla stessa normativa tributaria che "precludeva all'Amministrazione Finanziaria l'accertamento di maggior valore qualora il prezzo dichiarato fosee almeno pari al valore catastale".

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  4. Prassi perfettamente lecita??!! wow... complimenti!!!
    "Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71."

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  5. Esimio Nattasio, sulle auto ha qualche studio SERIO a sostegno di quanto afferma?
    Io sento solo persone contente di non dover andare dal notaio a fare una firma mentro lui lo guarda da lontano...perchè, si ricordi, stiamo parlando di quello....

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