mercoledì 20 agosto 2008

Cessioni di quote a Ferragosto/4

di Daniele Muritano

Ancora una volta Il Sole 24 Ore (19 agosto) ospita l'intervento di un commercialista (Enrico Zanetti, Coordinatore Ufficio Studi presidenza Cndcec) a sostegno della nuova norma introdotta dal d.l. 112/08 in tema di cessioni di quote.

Il titolo è tutto un programma: «Quote Srl online, in salvo sicurezza e fede pubblica».

Sono due, pertanto, i cardini su cui ruota l'articolo: «sicurezza» e «fede pubblica».

Certamente nei prossimi giorni il CNN avrà modo di replicare in maniera più che adeguata. In questa sede ci limitiamo a brevissime notazioni.

Quanto alla «fede pubblica» il dott. Zanetti afferma che la novità introdotta dalla nuova norma è soggetta ad un vincolo: «mantenere adeguate garanzie a tutela della fede pubblica».

E chi se non il notaio è istituzionalmente legittimato e autorizzato, su delega dello Stato, a tutelare la fede pubblica (v. l'art. 1 della legge notarile)?

Chi se non il notaio è il «garante» della sicurezza delle contrattazioni e della certezza in materia di attribuzione dei diritti di proprietà (in specie laddove sono coinvolti pubblici registri)?

Ma questo non conta. Il sistema fondato sull'intervento notarile, perfettamente funzionante (tanto da essere copiato da altri paesi), va superato.
E la sicurezza? E' un problema risolto. Secondo il dott. Zanetti «L'identificazione dell'utente implica [per chi? per l'intermediario? n.d.r.] non solo la conoscenza di un pin alfanumerico di identificazione, ma anche il possesso fisico del supporto hardware rappresentato dalla smart card».

Ci pare di capire (ma la frase appare alquanto oscura) che l'intermediario (=commercialista), a seguito della nuova norma, avrebbe il compito di identificare l'utente, ciò che dovrebbe fare sulla base della (sola) «conoscenza» del pin alfanumerico e del (solo) «possesso fisico del supporto hardware» (cioè delle due cose che il titolare di una smart card non deve fare: rivelare il pin a chicchessia e consegnargli la card).

In sintesi i commercialisti vogliono farci credere (ma forse abbiamo capito male) che digitalmente firmare al posto di un altro non è reato anzi è normale. Grazie alla tecnologia loro saranno in grado di fare qualcosa che i notai non sono mai stati in grado di fare: far firmare gli assenti e nei casi di necessità anche i morti!

Sono queste le garanzie che grazie a loro il sistema sarà in grado di offrire.

Quanto all'«interesse pubblico» il dott. Zanetti cita il codice deontologico (il codice deontologico!) della propria categoria per sottolineare come anche l'attività del commercialista debba svolgersi nel rispetto di tale interesse.

La realtà attuale (e la storia) del Notariato sono a disposizione del dott. Zanetti perché colga adeguatamente le differenze tra notaio e commercialista (sul piano della forma, della sostanza, dei controlli, delle responsabilità, delle sanzioni per chi sbaglia etc.), per cui lo rimandiamo all'ampia bibliografia in materia.

Chiudiamo proponendo un ulteriore documento (leggibile qui) che mostra, sotto un altro profilo (quello tributario), come nonostante l'emanazione della nuova norma non possa prescindersi dall'intervento notarile.

7 commenti:

  1. Complimenti per gli scritti. Veramente accurati e lontani da contaminazioni politiche. Dovreste pubblicarli su qualche rivista, in modo che tutti possano capire che quello che a voi interessa è la corretta interpretazione delle norme e non la tutela di meri interessi di bottega.
    Bravissimi.

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  2. Per anonimo delle 19.01

    Questo dovrebbe essere il testo esatto della massima citata

    "E' pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della p. a. (nella specie: è stato qualificato pubblico ufficiale un geometra incaricato dal sindaco di apporre i sigilli ad un cantiere edile)."

    E' chiaro che questa sentenza non c'entra nulla con la questione che qui stiamo discutendo (anzi essa porta acqua al mulino della tesi dei notai, che operano SU DELEGA dello Stato, così come il geometra operava SU DELEGA del Sindaco, pubblico ufficiale).

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  3. Per anonimo 17.59
    "Altri pubblici ufficiali devono essere espressamente autorizzati a ciò dalla legge" è in controtendenza con la massima giurispridenziale citata (Cass. Pen. V sez., 84/163468)
    In realtà ci stamo scannando perchè la norma è scritta male e Lei vuole vedere bianco ed io nero.

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  4. Per Enrico Zanetti delle 21.21

    La risposta alla domanda è semplice.
    Nel caso degli autoveicoli ciò che viene autenticato non è l'atto di vendita, che è GIA' avvenuta in forma verbale ma una dichiarazione unilaterale del venditore diretta al PRA (nel CDP si legge infatti «dichiara di avere verbalmente venduto» e comunque l'acquirente non firma alcunchè).
    Si tratta quindi di autentica amministrativa e non negoziale.

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  5. Per anonimo delle 21.21Grazie della risposta, chiarissima.Per quanto riguarda la questione dell'interpretazione della norma che è stata costruita nei documenti di questo blog, pur ribadendo i miei personali complimenti per la qualità dello sforzo interpretativo, non posso non associarmi al collega AF quando evidenzia che essi sono assolutamente inconciliabili con quanto il vostro Consiglio Nazionale ha scritto e fatto.Passi il desiderio di leggere ognuno di noi come preferiamo le lettere pubblicate dal Presidente e dal Vice-Presidente (tutto è possibile, persino considerare scarsamente rilevanti in termini interpretativi le parole di colui che presenta la norma al Parlamento per il voto), ma la pubblicità comparativa del CNN si fonda su due colonne: una titolata "cessione con atto notarile", l'altra titolata "cessione con firma digitale senza atto notarile".Se dopo questo il CNN intende davvero fare propri in forma ufficiale gli ottimi documenti predisposti da loro colleghi decisamente più in gamba e astuti (anche se, in questo caso, assai più avvocati d'aula che non puri interpreti, come del resto il sottoscritto in questa specifica vicenda)... beh, consentitemi di dire che questa voglio proprio gustarmela.L'istituzione è vostra e spetta quindi a voi giudicarla, però che l'attuale CNN possa essere disposto a simili contorsionismi, mi sembrerebbe davvero un comportamento di chi è pronto a tutto pur di ottenere a carissimo prezzo una vittoria immediata, secondo una logica da "dopo di noi il diluvio".Ripeto: mi pare impossibile, ma questa è più questione interna vostra che altro.

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  6. Per qn delle 10:31.
    Grazie, per la risposta.
    L'elemento psicologico del legislatore non è irrelevante. Ritengo superfluo rammentarle che l'art. 12 disp. prel. richiamano anche l'intenzione del legislatore. E se è vero che i lavori parlamentari non sono vincolanti è altrettanto vero che sono un elemento fondamentale nella ricostruzione della ratio legis.
    Ignorare tutto ciò mi pare quanto meno superficiale.
    AF

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  7. Per Enrico Zanetti delle 21.21 (23/08) e anonimo delle 10:36 (24/08).
    A questo riguardo, può rendere bene l'idea della differente portata dell'intervento notarile, rispetto ad altre forme di autentica "non negoziale" o, meglio, "amministrativa" proprio la vicenda dei trasferimenti PRA.
    Il Decreto che ha dato attuazione al nuovo sistema delle volture in materia di beni mobili registrati in prima battuta parlava, sic et simpliciter, di "autentica" da parte di Mtc, Sta e Segretari comunali.
    Con ciò si era ingenerato il dubbio che i nuovi "autenticatori" esercitassero un potere di certificazione assoluta, analogo a quello notarile.
    Quest'ultimo, va ricordato, pur se relativo a fattispecie non negoziali(tipo PRA) non si identifica con la "autentica minore" di tipo amministrativo ex DPR 445/2000; l'atto di vendita di un autoveicolo, infatti, era (ed è tuttora) iscritto a repertorio ed il notaio conferisce "pubblica fede" alla dichiarazione di scienza del venditore.
    Resosi conto dell'illegittimo eccesso di delega, il Governo ha poi dovuto emanare un provvedimento regolamentare integrativo, nel quale chiarisce testualmente che l'autentica attribuita agli Sta (agenzie pratiche auto), ma anche quella dei funzionari PRA e dei segretari comunali (per i quali non vi era eccesso di delega) è da intendersi quale "dichiarazione sostitutiva" ai sensi del D.P.R. 445/2000 e il potere di certificazione si esaurisce nell'attestare che il signor X ha firmato il documento Y in presenza del signor Z. Stop.

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